Corte Ue: "Possibile detrarre Iva per impianti FV residenziali"
(Fonte:ZeroEmission.it)
La Corte di giustizia dell'Unione europea rileva che lo sfruttamento di un impianto fotovoltaico costituisce un’«attività economica» se avviene al fine di ricavarne introiti con carattere di stabilità
La Corte di Giustizia europea, con sentenza del 20 giugno, dichiara possibile la detrazione dell'Iva pagata durante l'installazione di un impianto fotovoltaico residenziale, se, in assenza di sistemi di stoccaggio, l'impianto stesso può essere considerato "attività remunerativa". La Corte rileva che lo sfruttamento di un impianto fotovoltaico costituisce un’attività economica se avviene al fine di ricavarne introiti aventi carattere di stabilità. "La nozione di introiti - si legge nella nota diramata dalla stessa Corte - dev’essere intesa nel senso di una remunerazione percepita come contropartita dell’attività esercitata. Ne risulta che, per considerare che lo sfruttamento di un bene avvenga al fine di ricavarne introiti, è irrilevante che tale sfruttamento sia o meno finalizzato a generare profitti". Se l’impianto installato su casa produce energia elettrica che viene immessa nella rete a fronte di una remunerazione, il proprietario sfrutta l’impianto al fine di ricavarne introiti. Inoltre, dato che le cessioni di energia elettrica in rete sono effettuate in base a un contratto a tempo indeterminato, tali introiti hanno carattere di stabilità. E’ irrilevante al riguardo che la quantità di energia elettrica prodotta dall’impianto sia sempre inferiore alla quantità di energia elettrica consumata dal gestore per le proprie esigenze domestiche.
"La Corte ricorda - continua la nota - che secondo la logica del sistema dell’Iva, il soggetto passivo può detrarre l’Iva cha ha gravato a monte sui beni o sui servizi da lui impiegati per le sue operazioni soggette ad imposta. La detrazione delle imposte a monte è connessa alla riscossione delle imposte a valle. Nella misura in cui beni o servizi sono impiegati ai fini di operazioni imponibili a valle, la detrazione dell’imposta che ha gravato su di essi a monte è necessaria per evitare una doppia imposizione. La qualità di soggetto passivo presuppone in particolare che la persona interessata eserciti un’attività economica".
"La Corte ricorda - continua la nota - che secondo la logica del sistema dell’Iva, il soggetto passivo può detrarre l’Iva cha ha gravato a monte sui beni o sui servizi da lui impiegati per le sue operazioni soggette ad imposta. La detrazione delle imposte a monte è connessa alla riscossione delle imposte a valle. Nella misura in cui beni o servizi sono impiegati ai fini di operazioni imponibili a valle, la detrazione dell’imposta che ha gravato su di essi a monte è necessaria per evitare una doppia imposizione. La qualità di soggetto passivo presuppone in particolare che la persona interessata eserciti un’attività economica".
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