giovedì 27 giugno 2013

Prestazione energetica edifici, chiarito il passaggio da Ace ad Ape

Prestazione energetica edifici, chiarito il passaggio da Ace ad Ape

(Fonte:Edilportale.it-Rossella Calabrese)
 
 
 
Fino a quando non sarà definita la nuova metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici, l’attestato di prestazione energetica (APE), introdotto dal DL 63/2013 in sostituzione dell’attestato di certificazione energetica (ACE), deve essere redatto secondo il Dpr 59/2009.


Lo chiarisce il Ministero dello Sviluppo Economico nella Circolare 25 giugno 2013 dedicata all’applicazione delle disposizioni in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici contenute nel DL 63 del 4 giugno 2013.

Il DL 63/2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013 - si legge nella Circolare -, sopprime l’ACE e introduce, in suo luogo, l’APE, rispondente ai criteri indicati dalla Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia.

L’articolo 4 dello stesso DL 63/2013 dispone che la metodologia di calcolo della prestazione energetica sarà definita con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico.

Si tratta - spiega il Ministero - di un’attività di aggiornamento della disciplina tecnica oggi in vigore, dal momento che l’istituto della certificazione delle prestazioni energetiche, anche se con nomi diversi, è presente nel nostro ordinamento già da alcuni anni ed è contenuta nei DPR emanati in attuazione del Dlgs 192/2005, in particolare nel Dpr 59/2009 contenente le modalità di calcolo della prestazione energetica riconducibili alla direttiva 2002/91/CE.

Quindi, nelle more dell’aggiornamento tecnico, le norme per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, contenute all’articolo 9 del DL 63/2003, fanno riferimento al DPR 59/2009 e a specifiche norme tecniche (UNI e CTI) già note.

Solo dall’entrata in vigore dei decreti di aggiornamento della metodologia di cui all’articolo 4 - aggiunge il MiSE -, sarà abrogato il DPR 59/2009, come previsto dall’articolo 13 dello stesso DL 63/2013; ciò, con l’evidente finalità di non creare vuoti normativi e di consentire una applicazione agevole della norma, basandosi su una metodologia che dovrebbe essere già sufficientemente conosciuta, in quanto in vigore da alcuni anni.

Quindi - conclude la Circolare - fino all’emanazione dei decreti previsti dall’articolo 4, si adempie alle prescrizioni di cui al DL 63/2013 redigendo l’APE secondo le modalità di calcolo di cui al DPR 59/2009, fatto salvo nelle Regioni che hanno provveduto ad emanare proprie disposizioni normative in attuazione della direttiva 2002/91/CE in cui, ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 192/2005, si continua ad applicare la normativa regionale in materia.

Nessun commento:

Posta un commento