Prestazione energetica edifici, chiarito il passaggio da Ace ad Ape
(Fonte:Edilportale.it-Rossella Calabrese)
Fino a quando non sarà definita la nuova metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici, l’attestato di prestazione energetica (APE), introdotto dal DL 63/2013 in sostituzione dell’attestato di certificazione energetica (ACE), deve essere redatto secondo il Dpr 59/2009.
Lo chiarisce il Ministero dello Sviluppo Economico nella Circolare 25 giugno 2013 dedicata all’applicazione delle disposizioni in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici contenute nel DL 63 del 4 giugno 2013.
Il DL 63/2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013 - si legge nella Circolare -, sopprime l’ACE e introduce, in suo luogo, l’APE, rispondente ai criteri indicati dalla Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia.
L’articolo 4 dello stesso DL 63/2013 dispone che la metodologia di calcolo della prestazione energetica sarà definita con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico.
Si tratta - spiega il Ministero - di un’attività di aggiornamento della disciplina tecnica oggi in vigore, dal momento che l’istituto della certificazione delle prestazioni energetiche, anche se con nomi diversi, è presente nel nostro ordinamento già da alcuni anni ed è contenuta nei DPR emanati in attuazione del Dlgs 192/2005, in particolare nel Dpr 59/2009 contenente le modalità di calcolo della prestazione energetica riconducibili alla direttiva 2002/91/CE.
Quindi, nelle more dell’aggiornamento tecnico, le norme per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, contenute all’articolo 9 del DL 63/2003, fanno riferimento al DPR 59/2009 e a specifiche norme tecniche (UNI e CTI) già note.
Solo dall’entrata in vigore dei decreti di aggiornamento della metodologia di cui all’articolo 4 - aggiunge il MiSE -, sarà abrogato il DPR 59/2009, come previsto dall’articolo 13 dello stesso DL 63/2013; ciò, con l’evidente finalità di non creare vuoti normativi e di consentire una applicazione agevole della norma, basandosi su una metodologia che dovrebbe essere già sufficientemente conosciuta, in quanto in vigore da alcuni anni.
Quindi - conclude la Circolare - fino all’emanazione dei decreti previsti dall’articolo 4, si adempie alle prescrizioni di cui al DL 63/2013 redigendo l’APE secondo le modalità di calcolo di cui al DPR 59/2009, fatto salvo nelle Regioni che hanno provveduto ad emanare proprie disposizioni normative in attuazione della direttiva 2002/91/CE in cui, ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 192/2005, si continua ad applicare la normativa regionale in materia.
Lo chiarisce il Ministero dello Sviluppo Economico nella Circolare 25 giugno 2013 dedicata all’applicazione delle disposizioni in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici contenute nel DL 63 del 4 giugno 2013.
Il DL 63/2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013 - si legge nella Circolare -, sopprime l’ACE e introduce, in suo luogo, l’APE, rispondente ai criteri indicati dalla Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia.
L’articolo 4 dello stesso DL 63/2013 dispone che la metodologia di calcolo della prestazione energetica sarà definita con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico.
Si tratta - spiega il Ministero - di un’attività di aggiornamento della disciplina tecnica oggi in vigore, dal momento che l’istituto della certificazione delle prestazioni energetiche, anche se con nomi diversi, è presente nel nostro ordinamento già da alcuni anni ed è contenuta nei DPR emanati in attuazione del Dlgs 192/2005, in particolare nel Dpr 59/2009 contenente le modalità di calcolo della prestazione energetica riconducibili alla direttiva 2002/91/CE.
Quindi, nelle more dell’aggiornamento tecnico, le norme per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, contenute all’articolo 9 del DL 63/2003, fanno riferimento al DPR 59/2009 e a specifiche norme tecniche (UNI e CTI) già note.
Solo dall’entrata in vigore dei decreti di aggiornamento della metodologia di cui all’articolo 4 - aggiunge il MiSE -, sarà abrogato il DPR 59/2009, come previsto dall’articolo 13 dello stesso DL 63/2013; ciò, con l’evidente finalità di non creare vuoti normativi e di consentire una applicazione agevole della norma, basandosi su una metodologia che dovrebbe essere già sufficientemente conosciuta, in quanto in vigore da alcuni anni.
Quindi - conclude la Circolare - fino all’emanazione dei decreti previsti dall’articolo 4, si adempie alle prescrizioni di cui al DL 63/2013 redigendo l’APE secondo le modalità di calcolo di cui al DPR 59/2009, fatto salvo nelle Regioni che hanno provveduto ad emanare proprie disposizioni normative in attuazione della direttiva 2002/91/CE in cui, ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 192/2005, si continua ad applicare la normativa regionale in materia.
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