Alle Regioni la facoltà di semplificare ed estendere le attività di edilizia libera agli impianti fino a 50 Kw
01/04/2011 - Col Decreto “Rinnovabili” potrebbe diventare più semplice l’installazione e la messa in esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti alternative. La norma dà alle Regioni la facoltà di applicare procedure autorizzatorie semplificate agli impianti di potenza fino a 1Mw, estendendo le attività di edilizia libera a quelli fino a 50 Kw.
Snellimento delle procedure ed Enti locali
Sulla scia della Legge Comunitaria 2009, che aveva fissato un quadro per il recepimento della Direttiva 2009/28/CE, Regioni e Province autonome possono applicare una procedura più snella, simile alla Dia, agli impianti di potenza fino a 1Mw.
Il Decreto legislativo 28/2011, che ha attuato la direttiva comunitaria per la promozione delle rinnovabili, introduce infatti la Pas, procedura abilitativa semplificata. Si tratta di un sistema che in un certo senso ricalca la Dia. Trenta giorni prima dell’inizio dei lavori, il proprietario dell’immobile deve presentare al Comune, con mezzo cartaceo o telematico, una dichiarazione corredata dalla relazione di un progettista e da elaborati tecnici dai quali emerga la compatibilità dell’intervento con gli strumenti urbanistici.
I lavori devono terminare entro tre anni dalla data di rilascio del titolo abilitativo. Una volta ultimato l’intervento, il progettista o il tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo.
I procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore del decreto restano soggetti alla normativa precedente. Il proponente può però optare per la forma semplificata.
Ferme restando le norme per la valutazione dell’impatto ambientale e la tutela delle risorse idriche, gli Enti locali possono inoltre estendere la comunicazione di edilizia libera agli impianti fino a 50 Kw e al fotovoltaico, di qualunque potenza, da posizionare sugli edifici.
Sono considerate attività di edilizia libera le installazioni di impianti solari termici aderenti o integrati nei tetti degli edifici esistenti, con stessa inclinazione e orientamento della falda, a condizione che non coinvolgano centri storici né immobili di pregio storico-culturale e la superficie dell’impianto non sia superiore a quella del tetto.
Dimezzati anche i tempi per l’autorizzazione unica che, indipendentemente dal tempo necessario per la valutazione di impatto ambientale, deve concludersi entro 90 giorni.
Un decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico individuerà gli interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare a questo procedimento. Fino alla sua emanazione, però, gli interventi su impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici esistenti non saranno considerati sostanziali e potranno essere realizzati con la Pas a prescindere dalla potenza.
Come sono cambiate le semplificazioni
L’applicazione di procedure semplificate per gli impianti di potenza fino a 1 Mw ha seguito diverse vicissitudini. Alcune Regioni, in attesa delle linee guida per l’attuazione del D.lgs 387/2003, avevano deciso fino a quale potenza autorizzare la presentazione della Dia in sostituzione dell’autorizzazione unica.
Le norme sono state successivamente dichiarate illegittime, come nel caso della sentenza 119/2010, emanata dalla Corte Costituzionale contro la Puglia. Per tutelare gli investimenti effettuati, il DL 105/2010 “Salva Dia”, convertito dalla Legge 129/2010, ha fatto salvi gli effetti delle Dia relative agli impianti entrati in esercizio entro il 16 dicembre scorso.
D’altra parte, la Comunitaria 2009, fissando un quadro per il recepimento della Direttiva 2009/28/CE, ha riportato l’attenzione sulla semplificazione delle procedure per la realizzazione degli impianti fino a 1MW.
Sulla scia della Legge Comunitaria 2009, che aveva fissato un quadro per il recepimento della Direttiva 2009/28/CE, Regioni e Province autonome possono applicare una procedura più snella, simile alla Dia, agli impianti di potenza fino a 1Mw.
Il Decreto legislativo 28/2011, che ha attuato la direttiva comunitaria per la promozione delle rinnovabili, introduce infatti la Pas, procedura abilitativa semplificata. Si tratta di un sistema che in un certo senso ricalca la Dia. Trenta giorni prima dell’inizio dei lavori, il proprietario dell’immobile deve presentare al Comune, con mezzo cartaceo o telematico, una dichiarazione corredata dalla relazione di un progettista e da elaborati tecnici dai quali emerga la compatibilità dell’intervento con gli strumenti urbanistici.
I lavori devono terminare entro tre anni dalla data di rilascio del titolo abilitativo. Una volta ultimato l’intervento, il progettista o il tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo.
I procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore del decreto restano soggetti alla normativa precedente. Il proponente può però optare per la forma semplificata.
Ferme restando le norme per la valutazione dell’impatto ambientale e la tutela delle risorse idriche, gli Enti locali possono inoltre estendere la comunicazione di edilizia libera agli impianti fino a 50 Kw e al fotovoltaico, di qualunque potenza, da posizionare sugli edifici.
Sono considerate attività di edilizia libera le installazioni di impianti solari termici aderenti o integrati nei tetti degli edifici esistenti, con stessa inclinazione e orientamento della falda, a condizione che non coinvolgano centri storici né immobili di pregio storico-culturale e la superficie dell’impianto non sia superiore a quella del tetto.
Dimezzati anche i tempi per l’autorizzazione unica che, indipendentemente dal tempo necessario per la valutazione di impatto ambientale, deve concludersi entro 90 giorni.
Un decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico individuerà gli interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare a questo procedimento. Fino alla sua emanazione, però, gli interventi su impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici esistenti non saranno considerati sostanziali e potranno essere realizzati con la Pas a prescindere dalla potenza.
Come sono cambiate le semplificazioni
L’applicazione di procedure semplificate per gli impianti di potenza fino a 1 Mw ha seguito diverse vicissitudini. Alcune Regioni, in attesa delle linee guida per l’attuazione del D.lgs 387/2003, avevano deciso fino a quale potenza autorizzare la presentazione della Dia in sostituzione dell’autorizzazione unica.
Le norme sono state successivamente dichiarate illegittime, come nel caso della sentenza 119/2010, emanata dalla Corte Costituzionale contro la Puglia. Per tutelare gli investimenti effettuati, il DL 105/2010 “Salva Dia”, convertito dalla Legge 129/2010, ha fatto salvi gli effetti delle Dia relative agli impianti entrati in esercizio entro il 16 dicembre scorso.
D’altra parte, la Comunitaria 2009, fissando un quadro per il recepimento della Direttiva 2009/28/CE, ha riportato l’attenzione sulla semplificazione delle procedure per la realizzazione degli impianti fino a 1MW.
http://www.edilportale.com
Nessun commento:
Posta un commento