giovedì 23 maggio 2013

Detrazione fiscale 55%, in arrivo la proroga fino al 31 dicembre 2013

 Detrazione fiscale 55%, in arrivo la proroga fino al 31 dicembre 2013

 (Fonte:EdilPortale.it-Rossella Calabrese)




Proroga fino al 31 dicembre 2013 della detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e recepimento della Direttiva europea sugli edifici a energia quasi zero.

Sono i contenuti della Bozza di Decreto-Legge in materia di energia nel settore dell’edilizia che il Consiglio dei Ministri potrebbe approvare domani.

 
 
DETRAZIONE DEL 55% PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
Alle detrazioni per l’efficienza energetica degli edifici è dedicato il penultimo articolo della bozza di DL. Non c’è ancora un testo ma solo un pro-memoria: “proroga per gli incentivi fiscali per gli interventi di efficienza energetica”.

Stando alle indiscrezioni delle ultime ore, il Consiglio dei Minstri dovrebbe deliberare una proroga fino al 31 dicembre 2013 della detrazione del 55% (in scadenza al 30 giugno 2013), così come annunciato dal premier Enrico Letta nella sua relazione alle Camere e ribadito dal Ministro dello Sviluppo Economico, Flavio Zanonato, all’assemblea dei giovani costruttori Ance.

Ma come sarà la nuova detrazione del 55? L’ipotesi allo studio - anticipata dal ministro Zanonato al Sole24Ore - è quella di “limitare la detrazione del 55% a chi non gode già di altri benefici fiscali, in particolare legati al cosiddetto Conto Termico, in modo tale da usare in modo più razionale queste risorse. Stiamo pensando di prorogarlo fino alla fine dell’anno - ha aggiunto il ministro -, salvaguardando così la filiera, per poi valutare in seconda battuta un prolungamento il prossimo anno attraverso una migliore definizione dei tetti oggi in vigore”.


DIRETTIVA EDIFICI A ENERGIA QUASI ZERO
Il DL che sarà approvato domani attua la Direttiva europea 2010/31/UE sulla prestazione energetica in edilizia, sul recepimento della quale l’Italia è in forte ritardo e rischia il deferimento alla Corte di Giustizia europea.

La Direttiva 2010/31/UE, ricordiamo, impone agli Stati membri di fissare requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici nuovi ed esistenti, assicurare la certificazione energetica e di disciplinare i controlli sugli impianti di climatizzazione e prevede che, entro il 2021, tutte le nuove costruzioni siano “Edifici a Energia Quasi Zero”.

Per recepire la Direttiva 2010/31/UE, il nuovo DL modifica il Dlgs 192/2005, emanato a suo tempo in attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia.

Il DL adotta la nuova metodologia di calcolo della prestazione energetica dell’edificio, che tiene conto delle sue caratteristiche termiche, e fissa i requisiti minimi di prestazione energetica in modo da conseguire livelli ottimali in funzione dei costi. Uno studio su questo tema è stato condotto dal Buildings Performance Institute Europe.

Nella relazione al Dl si legge che la metodologia di calcolo e i requisiti minimi di prestazione energetica sono in fase di definizione e saranno inviati alla Commissione Europea entro la metà di giugno 2013.

Viene definita una strategia per l’incremento degli Edifici a Energia Quasi Zero. La Direttiva 2010/31/UE obbliga gli Stati ad assicurare che, entro il 2021, tutte le nuove costruzioni siano a energia quasi zero, scadenza anticipata al 2018 per gli edifici pubblici. Inoltre, sono disciplinati i controlli periodici sugli impianti di climatizzazione.

Il DL trasforma l’‘attestato di certificazione energetica’ in ‘attestato di prestazione energetica’, da redigersi a cura di esperti qualificati e indipendenti, che fornirà raccomandazioni per il miglioramento delle performance energetiche. Sarà obbligatorio redigerlo in caso di costruzione, vendita o locazione e per tutti gli immobili della P.A. con quest’ultima previsione si mira a chiudere definitivamente la procedura di infrazione per la non completa attuazione della Direttiva 2002/91/CE.

Importante è il capitolo sulle sanzioni. Il professionista abilitato che non rispetti i criteri e le metodologie previste rischierà una multa da 700 a 4.200 euro. Il direttore dei lavori che non presenterà al Comune l’asseverazione di conformità con l’attestato di qualificazione energetica sarà soggetto a multa da 1.000 a 6mila euro.

Il proprietario di un appartamento o l’amministratore di condominio che non fanno effettuare la manutenzione dell’impianto di climatizzazione rischieranno una multa da 500 a 3mila euro, mente chi non fornisce all’inquilino l’attestato di prestazione energetica pagherà una multa da 300 a 1.800 euro.

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