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lunedì 13 maggio 2013

Bonus 50% e 55%, chiarimenti dall’Agenzia dalle Entrate

Bonus 50% e 55%, chiarimenti dall’Agenzia dalle Entrate

(Fonte:EdilPOrtale.it-Rossella Calabrese)
 
 
 
 
Chiarimenti su tetti massimi e adempimenti relativi ai lavori di ristrutturazione edilizia; comunicazioni all’Enea per gli interventi di riqualificazione energetica; Interessi passivi sui mutui; cedolare secca; Ivie.

Sono questi alcuni dei principali chiarimenti contenuti nella Circolare 13/E dell’Agenzia delle Entrate, emanata per rispondere a numerosi quesiti posti dai Caf.

Vediamo nel dettaglio i più importanti.

Detrazione fiscale 36%/50% per le ristrutturazioni
La dichiarazione di esecuzione dei lavori, prevista per gli interventi che superano il limite di 51.645,69 euro, non è necessaria anche se l’importo limite delle spese ammissibili è stato elevato da 48.000 a 96.000 euro per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013.

Inoltre, il contribuente che ha sostenuto, su un medesimo immobile, spese per un importo pari a 48.000 euro, fino al 25 giugno 2012, e per 96.000 euro, dal 26 giugno al 31 dicembre 2012, può portare in detrazione le spese sostenute dal 26 di giugno in poi fino all’importo di 96.000 euro, fruendo così della detrazione del 50%.

La Circolare fornisce, inoltre, ulteriori chiarimenti sulle detrazioni per le spese di ristrutturazione nei casi di separazione legale e di decesso del conduttore che esegue i lavori.

Riqualificazione energetica degli edifici
Per i lavori di riqualificazione energetica eseguiti a cavallo di due periodi d’imposta (2012 e 2013) e relativi allo stesso intervento, l’invio all’Enea della documentazione necessaria per fruire della detrazione fiscale va effettuato nei 90 giorni dalla data di fine lavori, che non deve per forza avvenire entro il 30 giugno 2013. Lo stesso intervallo di tempo dalla fine dei lavori, 90 giorni, è valido anche per i lavori conclusi nel 2012, con spese sostenute anche nel 2013.

Interessi passivi per mutuo cointestato tra coniugi
Il coniuge cointestatario del mutuo per la costruzione dell’abitazione principale, può portare in detrazione la propria quota del 50% di interessi passivi, pur non essendo intestatario delle fatture di spesa per la costruzione, se sulle stesse è indicato che la spesa è stata sostenuta al 50% da ciascun coniuge.

Cedolare secca sui contratti di locazione
Per i contratti rientranti nel regime transitorio, in mancanza di revoca, l’opzione per la cedolare secca espressa nei modelli 730/2012 o Unico 2012 continua ad essere valida sino alla fine del contratto di locazione, anche se non confermata per le annualità successive con il modello 69. Tuttavia, l’opzione per la cedolare secca nella dichiarazione dei redditi 2012 non vincola all’applicazione di questo regime sino alla fine del contratto d’affitto potendo il contribuente scegliere di applicare il regime ordinario anche per fatti concludenti.

IVIE sugli immobili all’estero non affittati
Dal 2012 gli immobili all’estero soggetti all’Ivie non affittati sono esclusi dall’applicazione dell’Irpef. Il documento di prassi delle Entrate precisa che per questi immobili non deve quindi essere compilato il quadro della dichiarazione dei redditi relativo alla indicazione dei redditi degli immobili situati all’estero. Resta fermo l’obbligo di compilazione del quadro Rw.

lunedì 18 marzo 2013

Fotovoltaico e detrazione 50%, finalmente la risposta ufficiale

Fotovoltaico e detrazione 50%, finalmente la risposta ufficiale

(Fonte:QualEnergia.it)
 
 
A patto di rinunciare agli incentivi del quinto conto energia, peraltro agli sgoccioli, il fotovoltaico può godere della detrazione fiscale del 50% per le ristrutturazioni edilizie abbinata allo scambio sul posto. Dopo un'attesa lunghissima finalmente è arrivata la conferma ufficiale dell'Agenzia delle Entrate.

Che il fotovoltaico potesse usufruire della detrazione era stato confermato nei mesi scorsi anche alla nostra testata, tramite l'ufficio stampa dell'Agenzia, ma fino ad ora mancava un documento con i crismi dell'ufficialità in cui si spiegasse chiaramente. Il 14 marzo, a oltre 6 mesi dalla presentazione dell'interpello di Anie-Gifi finalmente è arrivata la risposta ufficiale che colma un vuoto normativo che stava seriamente irritando il settore: si consideri che le detrazioni per le ristrutturazioni edilizie, che erano del 36%, sono state portate al 50% solo fino al 30 giugno 2013 e poi, salvo novità, ritorneranno al 36%.

La nota della Direzione centrale normativa dell'Agenzia conferma che gli impianti fotovoltaici rientrano tra gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici (articolo 16-bis del Tuir, lettera h, introdotto dall'articolo 4 del Dl 201/2011) e che dunque possono accedere alle detrazioni del 50% per un massimo di spesa di 96.000 euro per singola unità immobiliare.

Le spese detraibili devono essere pagate tramite bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento: per chi ha già effettuato le spese e non ha pagato con bonifico, non sarà possibile accedere alla detrazione. Non occorrerà invece come qualcuno temeva produrre documentazione che attesti il risparmio energetico conseguito: basta “conservare la documentazione comprovante l'avvenuto acquisto e installazione dell'impianto a servizio di un edificio residenziale, mentre non è necessaria una specifica attestazione dell'entità di risparmio energetico derivante dall'installazione dell'impianto fotovoltaico", spiega l'Agenzia.

Le detrazioni fiscali, conferma l'Ageniza, non sono cumulabili con le tariffe del Conto energia, mentre possono essere abbinate al Ritiro dedicato o allo Scambio sul posto. Ovviamente delle detrazioni, vedono l'importo incentivato detratto in 10 rate di uguale importo sull'IRPEF in altrettanti anni, possono accedere solo le persone fisiche (non solo i proprietari ma anche i titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi).

Come avevamo mostrato con delle simulazioni, la detrazione abbinata allo scambio sul posto per certi impianti è decisamente conveniente. Per un impianto da 20 kW per esempio si parla di quasi 30mila euro di guadagni in più su 25 anni rispetto agli incentivi del quinto conto energia; un vantaggio economico cui si aggiunge un procedimento burocratico più semplice e la possibilità di usufruire dello scambio sul posto che, come abbiamo scritto di recente, permetterebbe di evitare in parte la stangata fiscale sotto forma di tassazione del reddito da energia immessa in rete.