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martedì 2 luglio 2013

L’APE sarà obbligatorio anche per le cessioni di edifici a titolo gratuito

L’APE sarà obbligatorio anche per le cessioni di edifici a titolo gratuito

 (Fonte:Edilportale.it-Rossella Calabrese)
 
 
 
 
Inizia oggi in Aula al Senato l’esame del disegno di legge di conversione del DL 63/2013 che recepisce la Direttiva 2010/31/UE sul rendimento energetico degli edifici e proroga le detrazioni fiscali del 65% (ex 55%) per la riqualificazione energetica e del 50% sulle ristrutturazioni, estendendo quest’ultima all’acquisto di mobili.

La scorsa settimana il provvedimento è stato esaminato dalle Commissioni, che hanno apportato diverse modifiche al testo.

Attestato di Prestazione Energetica
L’obbligo di rilasciare l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) verrà esteso alle cessioni a titolo gratuito di edifici; ora è previsto soltanto per la vendita e la nuova locazione di edifici o unità immobiliari. Sarà invece concesso più tempo alle Pubbliche Amministrazioni per produrre l’APE per gli immobili oltre i 500 mq: i 4 mesi previsti dal DL diventano 6 mesi con l’emendamento del Senato.

Immobili di alto valore estetico
Gli immobili di alto valore estetico sono esclusi dall’applicazione delle norme sulla certificazione energetica nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implichi un’alterazione sostanziale del loro carattere e aspetto, con particolare riferimento ai profili storici e/o artistici.

Obblighi dei progettisti
I dati sulla prestazione energetica dovranno essere allegati anche alla domanda di concessione edilizia, oltre che alla relazione tecnica che viene consegnata insieme con la dichiarazione di inizio lavori, come previsto dal Decreto Legge. Inoltre, un emendamento precisa che l’APE per i nuovi edifici va prodotto prima del rilascio del certificato di agibilità e non al termine dei lavori.

‘Edifici a Energia Quasi Zero’
Un’altra importante modifica è l’anticipazione dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2014 del termine per la definizione del Piano d’azione per la diffusione in Italia degli Edifici a Energia Quasi Zero (EEQZ).

Il Piano d’azione dovrà contenere: l’applicazione della definizione di ‘Edifici a Energia Quasi Zero’ alle diverse tipologie di edifici e indicatori numerici del consumo di energia; le politiche e le misure finalizzate a promuovere gli EEQZ, comprese quelle per l’integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici, in attuazione della Direttiva 2009/28/CE; gli obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione energetica dei nuovi edifici entro il 2015.

Restano confermate le altre scadenze previste dalla Direttiva: i nuovi edifici di proprietà o occupati da pubbliche amministrazioni, compresi gli edifici scolastici, dovranno essere ‘a energia quasi zero’ a partire dal 31 dicembre 2018; dal 1º gennaio 2021 tutti gli altri edifici di nuova costruzione. Il Piano d’azione individuerà, sulla base dell’analisi costi-benefici sul costo di vita economico, i casi specifici per i quali non si applica lì’obbligo di costruire ‘a energia quasi zero’.

‘Bonus mobili’ anche per gli elettrodomestici
Come già detto, la detrazione del 50% delle spese per l’acquisto di arredi per un immobile oggetto di ristrutturazione, viene esteso ai “grandi elettrodomestici anche a libera installazione di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica”.

La detrazione per mobili ed elettrodomestici, da ripartire in 10 rate annuali, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, da considerarsi - aggiunge l’emendamento - inclusi nel tetto di spesa di 96.000 euro.

Sulla tipologia di elettrodomestici c’è un punto da chiarire: l’emendamento approvato in Commissione parla di “elettrodomestici anche a libera installazione” mentre il Ministero dello Sviluppo economico, con una nota del 27 giugno, specificava che l’estensione del bonus valeva “soltanto per gli elettrodomestici da incasso e non per qualsiasi tipologia”.

lunedì 1 luglio 2013

Attestato di Prestazione Energetica, si continua con le vecchie regole … per ora

Attestato di Prestazione Energetica, si continua con le vecchie regole … per ora

(Fonte:Ediltecnico.it)
 
 
 
Il debutto con il decreto legge n. 63 del 6 giugno 2013 dell’Attestato di Prestazione Energetica, il c.d. APE, che sostituisce il “vecchio” Attestato di Certificazione Energetica (ACE) ha creato non pochi dubbi tra gli addetti ai lavori, spingendo alcuni commentatori a ritenere che la soppressione dell’ACE fosse immediata.

In realtà, come ha avuto modo di chiarire il Ministero dello sviluppo economico con una recente circolare di chiarimento, la metodologia di calcolo della prestazione energetica sarà definita con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, ma non si assisterà a nessuna “rivoluzione copernicana”.

“Si tratta in realtà di un’attività di aggiornamento della disciplina tecnica oggi in vigore“, chiariscono i tecnici del Ministero, “dal momento che l’istituto della certificazione delle prestazioni energetiche, anche se con nomi diversi, è presente nel nostro ordinamento già da alcuni anni ed è contenuta nei d.P.R. emanati in attuazione del decreto legislativo 192/2005, in particolare nel decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n.59 contenente le modalità di calcolo della prestazione energetica riconducibili alla direttiva 2002/91/CE”.

Quindi in pratica anche se ora l’ACE si chiama APE, fino all’emanazione dei decreti attuativi prefigurati dal DL 63/2013 per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici si continuerà a fare riferimento al d.P.R. 59/2009 e a specifiche norme tecniche (UNI e CTI) già ampiamente conosciute.

L’art. 13 del DL 63/2013, è vero, abroga il d.P.R. 59/2009 ma solamente “dalla data di entrata in vigore dei decreti” che emanerà il MISE con l’aggiornamento delle metodologie e dei criteri di calcolo con i quali redigere l’APE.

“Pertanto, fino all’emanazione dei decreti previsti dall’articolo 4 del DL 63/2013“, concludono i tecnici dello sviluppo economico, “si adempie alle prescrizioni di cui al decreto legge stesso redigendo l’APE secondo le modalità di calcolo” del d.P.R. 59/2009 “salvo nelle Regioni che hanno provveduto ad emanare proprie disposizioni normative in attuazione della direttiva 2002/91/CE”

giovedì 27 giugno 2013

Prestazione energetica edifici, chiarito il passaggio da Ace ad Ape

Prestazione energetica edifici, chiarito il passaggio da Ace ad Ape

(Fonte:Edilportale.it-Rossella Calabrese)
 
 
 
Fino a quando non sarà definita la nuova metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici, l’attestato di prestazione energetica (APE), introdotto dal DL 63/2013 in sostituzione dell’attestato di certificazione energetica (ACE), deve essere redatto secondo il Dpr 59/2009.


Lo chiarisce il Ministero dello Sviluppo Economico nella Circolare 25 giugno 2013 dedicata all’applicazione delle disposizioni in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici contenute nel DL 63 del 4 giugno 2013.

Il DL 63/2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013 - si legge nella Circolare -, sopprime l’ACE e introduce, in suo luogo, l’APE, rispondente ai criteri indicati dalla Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia.

L’articolo 4 dello stesso DL 63/2013 dispone che la metodologia di calcolo della prestazione energetica sarà definita con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico.

Si tratta - spiega il Ministero - di un’attività di aggiornamento della disciplina tecnica oggi in vigore, dal momento che l’istituto della certificazione delle prestazioni energetiche, anche se con nomi diversi, è presente nel nostro ordinamento già da alcuni anni ed è contenuta nei DPR emanati in attuazione del Dlgs 192/2005, in particolare nel Dpr 59/2009 contenente le modalità di calcolo della prestazione energetica riconducibili alla direttiva 2002/91/CE.

Quindi, nelle more dell’aggiornamento tecnico, le norme per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, contenute all’articolo 9 del DL 63/2003, fanno riferimento al DPR 59/2009 e a specifiche norme tecniche (UNI e CTI) già note.

Solo dall’entrata in vigore dei decreti di aggiornamento della metodologia di cui all’articolo 4 - aggiunge il MiSE -, sarà abrogato il DPR 59/2009, come previsto dall’articolo 13 dello stesso DL 63/2013; ciò, con l’evidente finalità di non creare vuoti normativi e di consentire una applicazione agevole della norma, basandosi su una metodologia che dovrebbe essere già sufficientemente conosciuta, in quanto in vigore da alcuni anni.

Quindi - conclude la Circolare - fino all’emanazione dei decreti previsti dall’articolo 4, si adempie alle prescrizioni di cui al DL 63/2013 redigendo l’APE secondo le modalità di calcolo di cui al DPR 59/2009, fatto salvo nelle Regioni che hanno provveduto ad emanare proprie disposizioni normative in attuazione della direttiva 2002/91/CE in cui, ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 192/2005, si continua ad applicare la normativa regionale in materia.