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venerdì 1 marzo 2013

Detrazione 55%, entro il 31 marzo la comunicazione per i lavori tra 2012 e 2013

Detrazione 55%, entro il 31 marzo la comunicazione per i lavori tra 2012 e 2013

(Fonte:Ediltecnico.it)
C’ è tempo fino al 31 marzo 2013 per inviare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate in merito ai lavori di risparmio energetico degli edifici, effettuati tra il 2012 e il 2013. Tale comunicazione non sostituisce quella da inviare all’Enea entro 90 giorni dal termine dei lavori.

Chi deve inviare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate?

La comunicazione deve essere spedita da quei contribuenti che vogliono usufruire della detrazione del 55% per interventi a cavallo d’anno, ma per i quali sono stati effettuati pagamenti già nello scorso anno. Il documento deve contenere l’importo della spesa sostenuta nel 2012 che avviene nel momento del pagamento con bonifico per i privati cittadini e i lavoratori autonomi e che corrisponde al periodo di competenza per le imprese.
Non sono tenuti a inviare il documento quei contribuenti che hanno intrapreso i lavori nel 2012, ma hanno effettuato il pagamento solo quest’anno e quelli che pur versando un acconto lo scorso anno hanno iniziato gli interventi solo nel 2013.

Ricordiamo che per beneficiare del bonus fiscale del 55% già da quel periodo di imposta senza aspettare la fine dei lavori, e la conseguente comunicazione all’Enea, il contribuente che esegue gli interventi di risparmio energetico tra un anno e l’altro, deve continuare a attestare che i lavori non sono ancora terminati.

Cosa succede se non viene inviata la comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2013?

Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare del 23 aprile 2010 n. 21/E, il mancato invio comporta una sanzione di importo compreso tra i 258 e i 2.065 euro (previsto dal d.lgs. n. 471/1997) e non può essere sanata attraverso la remissione in bonis (introdotta dal d.l. n. 16/2012). Quest’ultima, infatti, vale per gli adempimenti e comunicazioni per fruire di bonus fiscali, ma non per omissioni o irregolarità che non comportano la perdita del beneficio.

mercoledì 19 settembre 2012

News E-Cat

E-Cat: Rossi presenta una certificazione volontaria


 
(Fonte:GreenStyle.it-Guido Grassadonio)


I giorni di trionfo dell’E-Cat, quelli successivi alla presentazione fatta a Zurigo, si stanno trasformando in una vera e propria guerra. Perché, come c’era da aspettarsi, il partito degli scettici ha iniziato a fare le pulci alle parole di Rossi trovando, a loro dire, parecchie cose che non vanno.

Il più deciso nel suo affondo è stato Gary Wright del sito, ormai diventato una vera mecca per tutti coloro che a Rossi non hanno mai creduto, Shut Down Rossi. Al contrario di quanto aveva dichiarato lo stesso ingegnere italiano, non ci sarebbe nessun certificato di sicurezza ufficiale sull’E-Cat.

Questo vorrebbe dire che, a prescindere dalle chiacchiere, il reattore difficilmente può essere vicino all’entrata sul mercato – come Rossi, al contrario, ha confermato recentemente anche a noi. Si tratta di dichiarazioni che evidentemente minano la credibilità della Leonardo Corporation e di tutto l’entourage rossiano.

Per questo motivo l’ingegnere italiano si è affrettato a rispondere. E lo ha fatto con il suo solito stile: prima di tutto ha rispolverato il termine “puppet snake” per Wright. Costui, tanto viscido secondo Rossi da meritarsi l’appellativo di solito ad appannaggio di Krivit, sarebbe un giornalista pagato dagli avversari economici della Leonardo Corporation per screditare l’E-Cat. Non solo, secondo Rossi il nome Gary Wright sarebbe inventato, una sorta di maschera dietro cui si nasconderebbe qualcun altro. Inutile dire che Rossi non ha voluto esporsi fino a dirci chi sarebbe, secondo lui.
In più, dopo questo tentativo di screditare l’avversario, Rossi ha davvero messo online una certificazione volontaria di sicurezza a cura di un ente terzo rispetto alla Leonardo Corporation. Discorso chiuso? Non proprio per almeno due ordini di motivi:
Una certificazione volontaria non è riconosciuta ufficialmente. Se è una buona notizia che la SGS Italia abbia certificato la sicurezza dell’impianto in data 5 settembre, questo però non risponde alla lettera alle osservazioni di Wright;
Dobbiamo anche notare come un certificato di sicurezza non sia la stessa cosa di un certificato di funzionamento. Dunque è inutile per il partito pro-Rossi agitare i fogli firmati SGS per indicare il sicuro funzionamento dell’E-Cat.

Ad ogni modo, leggendo il documento notiamo alcuni particolari interessanti che vanno segnalati a margine della contesa. La SGS dichiara che la macchina presa in esame riceva un input elettrico di 200 kW per una produzione termica di 1 MW. Inoltre si parla di un’aspettativa di vita dell’impianto di 20 anni e di un peso complessivo che non dovrà superare le 10 tonnellate.

Infine, nelle note in piccolo a fine documento è scritto chiaramente che si tratti di un test sopra un prototipo e che in nessun modo questa certificazione potrà essere utilizzata per autorizzare la commercializzazione del prodotto. A voi, come sempre, le conclusioni finali sulla storia.



mercoledì 12 settembre 2012

Stop all’autodichiarazione in classe G

Certificazione energetica: stop all’autodichiarazione in classe G

(Fonte:Edilportale.it-Rossella Calabrese)

Non sarà più consentito ai proprietari di edifici energivori autocertificare la classe energetica G. La novità è contenuta in una bozza di decreto ministeriale che sarà emanato nelle prossime settimane.

Il decreto si è reso necessario per rimediare alla procedura di infrazione a carico dell’Italia aperta dalla Commissione Europea per incompleta attuazione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.

La UE ha contestato, in particolare, la possibilità - prevista dalle Linee guida per la certificazione energetica degli edifici (DM 26 giugno 2009) - per i proprietari di immobili con scarse prestazioni energetiche, di autodichiarare la classe più bassa (la G) al momento del trasferimento inmmobiliare. Secondo la Commissione Europea, questa opzione vìola l’art. 7, paragrafi 1 e 2, della Direttiva 2002/91/CE.

Le Linee guida, ad oggi, consentono al proprietario dell’edificio, consapevole della scadente qualità energetica dell’immobile, di scegliere di ottemperare agli obblighi di legge attraverso un’autodichiarazione in cui afferma che l’edificio è di classe energetica G e che i costi per la sua gestione energetica sono molto alti.

Con le modifiche alle Linee guida, apportate dalla bozza di Decreto, l’autodichiarazione potrà essere sostituita con una delle procedure di certificazione semplificate già definite dalle stesse Linee guida, e cioè il software gratuito Docet predisposto da Enea e Cnr (Allegato A, paragrafo 5.2, punto 2) e la procedura semplificata di cui all’Allegato A, paragrafo 5.2, punto 3.

A seguito della cancellazione della possibilità di autodichiarare la classe G, la bozza di decreto dettaglia maggiormente la casistica degli edifici esentati dall’obbligo di certificazione energetica, escludendo quelli per i quali è tecnicamente impossibile o non significativo effettuarla (box, cantine, autorimesse, depositi, ecc.), i ruderi e gli scheletri strutturali.

Sono poi meglio specificati i ruoli degli enti tecnici, CTI, Enea, Cnr, per la qualificazione dei software commerciali per il calcolo della prestazione energetica, ed è stata dettagliata la forma dei sistemi di calcolo di riferimento nazionale che i suddetti enti devono rendere disponibile.


Il decreto sui requisiti dei certificatori

Lo schema di decreto rivela che il regolamento relativo ai requisiti degli esperti nella certificazione energetica degli edifici e nelle ispezioni degli impianti termici ha quasi concluso il suo iter di approvazione: manca il secondo passaggio in Consiglio dei Ministri. Si tratta dell’ultimo decreto attuativo della Direttiva 2002/91/CE, che andrebbe ad aggiungersi al Dlgs 192/2005, modificato dal Dlgs 311/2006, al Dpr 59/2009 e alle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.

La nuova Direttiva 2010/31/CE sugli Edifici a Energia Quasi Zero

Infine, la relazione alla bozza di decreto aggiunge che la nuova Direttiva 2010/31/CE sul rendimento energetico in edilizia, “che dovremo recepire entro giugno 2012”, rafforza lo strumento della certificazione energetica e rende più incisive le sue norme applicative. La scadenza di giugno 2012 è evidentemente superata e non si hanno ancora notizie dei provvedimenti di recepimento della nuova direttiva.

In ogni caso, i nuovi edifici, costruiti a partire dal 2020, dovranno essere "a energia quasi zero", cioè edifici ad altissima prestazione energetica, in cui il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo deve essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili. Entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere “a energia quasi zero”; per gli edifici pubblici questa scadenza è anticipata al 31 dicembre 2018.