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martedì 2 luglio 2013

L’APE sarà obbligatorio anche per le cessioni di edifici a titolo gratuito

L’APE sarà obbligatorio anche per le cessioni di edifici a titolo gratuito

 (Fonte:Edilportale.it-Rossella Calabrese)
 
 
 
 
Inizia oggi in Aula al Senato l’esame del disegno di legge di conversione del DL 63/2013 che recepisce la Direttiva 2010/31/UE sul rendimento energetico degli edifici e proroga le detrazioni fiscali del 65% (ex 55%) per la riqualificazione energetica e del 50% sulle ristrutturazioni, estendendo quest’ultima all’acquisto di mobili.

La scorsa settimana il provvedimento è stato esaminato dalle Commissioni, che hanno apportato diverse modifiche al testo.

Attestato di Prestazione Energetica
L’obbligo di rilasciare l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) verrà esteso alle cessioni a titolo gratuito di edifici; ora è previsto soltanto per la vendita e la nuova locazione di edifici o unità immobiliari. Sarà invece concesso più tempo alle Pubbliche Amministrazioni per produrre l’APE per gli immobili oltre i 500 mq: i 4 mesi previsti dal DL diventano 6 mesi con l’emendamento del Senato.

Immobili di alto valore estetico
Gli immobili di alto valore estetico sono esclusi dall’applicazione delle norme sulla certificazione energetica nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implichi un’alterazione sostanziale del loro carattere e aspetto, con particolare riferimento ai profili storici e/o artistici.

Obblighi dei progettisti
I dati sulla prestazione energetica dovranno essere allegati anche alla domanda di concessione edilizia, oltre che alla relazione tecnica che viene consegnata insieme con la dichiarazione di inizio lavori, come previsto dal Decreto Legge. Inoltre, un emendamento precisa che l’APE per i nuovi edifici va prodotto prima del rilascio del certificato di agibilità e non al termine dei lavori.

‘Edifici a Energia Quasi Zero’
Un’altra importante modifica è l’anticipazione dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2014 del termine per la definizione del Piano d’azione per la diffusione in Italia degli Edifici a Energia Quasi Zero (EEQZ).

Il Piano d’azione dovrà contenere: l’applicazione della definizione di ‘Edifici a Energia Quasi Zero’ alle diverse tipologie di edifici e indicatori numerici del consumo di energia; le politiche e le misure finalizzate a promuovere gli EEQZ, comprese quelle per l’integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici, in attuazione della Direttiva 2009/28/CE; gli obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione energetica dei nuovi edifici entro il 2015.

Restano confermate le altre scadenze previste dalla Direttiva: i nuovi edifici di proprietà o occupati da pubbliche amministrazioni, compresi gli edifici scolastici, dovranno essere ‘a energia quasi zero’ a partire dal 31 dicembre 2018; dal 1º gennaio 2021 tutti gli altri edifici di nuova costruzione. Il Piano d’azione individuerà, sulla base dell’analisi costi-benefici sul costo di vita economico, i casi specifici per i quali non si applica lì’obbligo di costruire ‘a energia quasi zero’.

‘Bonus mobili’ anche per gli elettrodomestici
Come già detto, la detrazione del 50% delle spese per l’acquisto di arredi per un immobile oggetto di ristrutturazione, viene esteso ai “grandi elettrodomestici anche a libera installazione di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica”.

La detrazione per mobili ed elettrodomestici, da ripartire in 10 rate annuali, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, da considerarsi - aggiunge l’emendamento - inclusi nel tetto di spesa di 96.000 euro.

Sulla tipologia di elettrodomestici c’è un punto da chiarire: l’emendamento approvato in Commissione parla di “elettrodomestici anche a libera installazione” mentre il Ministero dello Sviluppo economico, con una nota del 27 giugno, specificava che l’estensione del bonus valeva “soltanto per gli elettrodomestici da incasso e non per qualsiasi tipologia”.

venerdì 28 giugno 2013

Obbligo di APE per vendite e nuove locazioni all’esame del Senato

Obbligo di APE per vendite e nuove locazioni all’esame del Senato

(Fonte: Edilportale.it-Rossella Calabrese)



Prosegue l’esame in Senato del ddl di conversione del DL 63/2013 che recepisce la Direttiva 2010/31/UE sul rendimento energetico degli edifici e proroga le detrazioni fiscali del 50% e del 65% per le ristrutturazioni e la riqualificazione energetica.

Relativamente alle norme per il rendimento energetico degli edifici, la Commissione Ambiente subordina il suo parere favorevole ad una condizione: “prevedere un termine a decorrere dal quale entra in vigore l’obbligo di dotare gli immobili esistenti, oggetto di compravendita o di nuovi contratti di locazione, dell’attestato di prestazione energetica (APE)”.

L’articolo 6 del DL 63/2013, prevede che, in caso di vendita o di nuova locazione, ove l’edificio non ne sia già dotato, il proprietario è tenuto a produrre l’APE e che, nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione sia inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione sulla prestazione energetica dell’edificio, compreso l’APE. Un obbligo che scatta da subito, dunque.

Finora, la normativa italiana non era stata così perentoria nel fissare l’obbligo di produrre l’attestato di certificazione/prestazione energetica, tanto da essere condannata dalla Corte di Giustizia europea. Il DL 63/2013 dovrebbe evitare nuove procedure di infrazione, semprechè non si decida di rinviare l’obbligo di produrre l’APE.
Per quanto riguarda, invece, le norme che prorogano le detrazioni del 50% e del 65% per le ristrutturazioni e la riqualificazione energetica, la Commissione auspica innanzitutto che siano rese permanenti e siano estese agli interventi di messa in sicurezza degli edifici.

Chiede poi che vengano inclusi tra gli interventi destinatari dei bonus fiscali anche i sistemi ad alta efficienza, tra cui la cogenerazione ad alto rendimento, i sistemi di domotica e le reti energetiche private intelligenti, elettriche e termiche, i sistemi di controllo attivo, i sistemi di automazione, controllo e monitoraggio finalizzati al risparmio energetico, le diagnosi e gli audit energetici, le colonnine di ricarica veicoli elettrici.

La Commissione propone, inoltre, di recepire alla lettera la previsione normativa della Direttiva in ordine all’adozione di sistemi alternativi, tra cui la cogenerazione, per singoli edifici, per gruppi di edifici analoghi o per tipologie comuni di edifici nella stessa area e, per quanto riguarda gli impianti di riscaldamento e rinfrescamento collettivi, per tutti gli edifici collegati all'impianto nella stessa area. Questo - spiega la Commissione - sarebbe strategico per l’attuazione del Piano Casa, degli interventi di ristrutturazione urbanistica e del Piano per le Città.

Infine, la Commissione chiede di riammettere agli incentivi le pompe di calore, ma prevedendone l’utilizzo incentivato nell’ambito della produzione efficiente di energia, ad esempio attraverso unità/impianti di microcogenerazione e piccola cogenerazione negli edifici che garantiscono la produzione efficiente di energia anche attraverso le pompe di calore. Questa tipologia di impianti, ricordiamo, è stata esclusa dal bonus del 65% perchè già incentivata dal Conto Termico.

giovedì 27 giugno 2013

Prestazione energetica edifici, chiarito il passaggio da Ace ad Ape

Prestazione energetica edifici, chiarito il passaggio da Ace ad Ape

(Fonte:Edilportale.it-Rossella Calabrese)
 
 
 
Fino a quando non sarà definita la nuova metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici, l’attestato di prestazione energetica (APE), introdotto dal DL 63/2013 in sostituzione dell’attestato di certificazione energetica (ACE), deve essere redatto secondo il Dpr 59/2009.


Lo chiarisce il Ministero dello Sviluppo Economico nella Circolare 25 giugno 2013 dedicata all’applicazione delle disposizioni in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici contenute nel DL 63 del 4 giugno 2013.

Il DL 63/2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013 - si legge nella Circolare -, sopprime l’ACE e introduce, in suo luogo, l’APE, rispondente ai criteri indicati dalla Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia.

L’articolo 4 dello stesso DL 63/2013 dispone che la metodologia di calcolo della prestazione energetica sarà definita con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico.

Si tratta - spiega il Ministero - di un’attività di aggiornamento della disciplina tecnica oggi in vigore, dal momento che l’istituto della certificazione delle prestazioni energetiche, anche se con nomi diversi, è presente nel nostro ordinamento già da alcuni anni ed è contenuta nei DPR emanati in attuazione del Dlgs 192/2005, in particolare nel Dpr 59/2009 contenente le modalità di calcolo della prestazione energetica riconducibili alla direttiva 2002/91/CE.

Quindi, nelle more dell’aggiornamento tecnico, le norme per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, contenute all’articolo 9 del DL 63/2003, fanno riferimento al DPR 59/2009 e a specifiche norme tecniche (UNI e CTI) già note.

Solo dall’entrata in vigore dei decreti di aggiornamento della metodologia di cui all’articolo 4 - aggiunge il MiSE -, sarà abrogato il DPR 59/2009, come previsto dall’articolo 13 dello stesso DL 63/2013; ciò, con l’evidente finalità di non creare vuoti normativi e di consentire una applicazione agevole della norma, basandosi su una metodologia che dovrebbe essere già sufficientemente conosciuta, in quanto in vigore da alcuni anni.

Quindi - conclude la Circolare - fino all’emanazione dei decreti previsti dall’articolo 4, si adempie alle prescrizioni di cui al DL 63/2013 redigendo l’APE secondo le modalità di calcolo di cui al DPR 59/2009, fatto salvo nelle Regioni che hanno provveduto ad emanare proprie disposizioni normative in attuazione della direttiva 2002/91/CE in cui, ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 192/2005, si continua ad applicare la normativa regionale in materia.

martedì 18 giugno 2013

Rendimento energetico degli edifici, Italia condannata dalla UE

Rendimento energetico degli edifici, Italia condannata dalla UE

(Fonte:Edilportale.it-Rossella Calabrese)
 
 
 
 
 
La Corte di Giustizia europea ha condannato l’Italia per non aver correttamente attuato la Direttiva 2002/91/UE sul rendimento energetico nell’edilizia.

L’Italia - si legge nella Sentenza C-345/12 del 13 giugno 2013 - non ha previsto l’obbligo di consegnare un attestato di rendimento energetico in caso di vendita o di locazione di un immobile e non ha notificato alla Commissione europea le misure di recepimento della Direttiva 2002/91/UE.

Non è arrivato in tempo dunque il DL 63/2013 di recepimento della Direttiva 2010/31/UE, che dal 1° febbraio ha sostituito la 2002/91/UE, perché mancano i decreti attuativi necessari a renderlo operativo. E comunque il DL 63/2013 arriva ben oltre la scadenza, fissata al 9 luglio 2012.

Per il recepimento della Direttiva 2002/91/UE - ricordano i giudici europei - l’Italia ha adottato il Dlgs 192/2005 e il DM 26 giugno 2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”.

Il primo, all’articolo 6, comma 2-ter, stabilisce che “nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici. Nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica”.

Queste norme hanno fatto scattare nel 2006 una procedura di infrazione. E il DM 26 giugno 2009, che consente di autocertificare la classe energetica G e di autodichiarare che “i costi per la gestione energetica dell’edificio sono molto alti”, ha peggiorato la situazione.

La normativa italiana - rileva la Corte - non prevede alcun obbligo di inserire una clausola contrattuale, nella quale il conduttore dichiari di aver ricevuto un attestato di rendimento energetico nel caso in cui quest’ultimo non sia stato ancora rilasciato per l’edificio dato in locazione al momento della firma del contratto di locazione. Tale deroga all’obbligo di consegnare un attestato, in caso di locazione di un immobile ancora privo di attestato al momento della firma del contratto, non è prevista dalla Direttiva.

Anche l’autodichiarazione della classe G non è conforme alle norme europee, perché deroga all’obligo di dotare l’edificio di attestato e non permette al consumatore di valutare appieno il rendimento energetico dell’edificio. Su questo punto, va ricordato che la possibilità di autodichiarare la classe G è stata abolita nel dicembre 2012, troppo tardi per l’UE.

Dal 2006 si sono succedute lettere di diffida e pareri motivati, fino al il deferimento alla Corte di Giustizia europea, nell’aprile 2012 e alla condanna di qualche giorno fa.

giovedì 28 marzo 2013

Rendimento energetico edifici: livelli alti a prezzi accessibili

Rendimento energetico edifici: livelli alti a prezzi accessibili

(Fonte:Edilportale.it-Paola Mammarella)
La Direttiva sul rendimento energetico degli edifici (2010/31/UE) impone agli Stati membri di introdurre requisiti minimi di rendimento energetico nella costruzione degli edifici e degli elementi e sistemi tecnici per l’edilizia, e di fissare questi requisiti sulla base di una metodologia dei livelli ottimali in funzione dei costi.

Il Buildings Performance Institute Europe (BPIE) ha messo a punto una metodologia che introduce - per la prima volta - tra i prerequisiti quello di prendere in considerazione i costi di esercizio globali degli edifici, in base ai quali modellare le loro future esigenze di rendimento energetico. Con questo metodo, la valutazione del fabbisogno energetico degli edifici non sarà più legata soltanto ai costi di investimento, ma terrà conto della loro gestione, manutenzione e smaltimento; di conseguenza i costi per il risparmio energetico saranno più coerenti e sostenibili.

La metodologia per il calcolo dei livelli ottimali di rendimento energetico minimo per edifici ed elementi edilizi - ricorda il BPIE - è stata stabilita con il Regolamento 244/2012 per il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi, mentre ulteriori indicazioni sulle modalità di attuazione della metodologia a livello nazionale sono state fornite con delle Linee Guida pubblicate dalla Commissione europea nel mese di aprile 2012.

Tuttavia - spiega il BPIE - sia il Regolamento comunitario che le Linee Guida danno agli Stati membri un grado molto elevato di flessibilità, per quanto riguarda la selezione dei dati di input per il calcolo, la selezione di riferimento edifici, costi energetici, ecc.

Nella convinzione che gli Stati membri trarrebbero beneficio da ulteriori indicazioni sul rapporto tra livelli ottimali e costi e su come utilizzare la metodologia relativa agli Edifici a Energia Quasi Zero (EEQZ), il BPIE intende fornire degli esempi pratici su come implementare in modo efficace una metodologia dei livelli ottimali in funzione dei costi, a livello nazionale. L’obiettivo principale è quello di valutare le implicazioni dei diversi parametri critici, nonché di condividere le buone pratiche tra i paesi dell’UE.

Nel documento vengono illustrati tre casi di studio, con il supporto di consulenti provenienti da Austria (e-Sieben), Germania (IWU) e Polonia (BuildDesk), concentrandosi sul rapporto tra livelli ottimali e costi per edifici multi-familiari e/o unifamiliari. I casi di studio dimostrano che è possibile definire livelli di rendimento energetico degli edifici, ambiziosi ma a prezzi accessibili, e che la transizione verso Edifici a Energia Quasi Zero è possibile.

lunedì 28 gennaio 2013

Italia in forte ritardo nel recepire la Direttiva

EEQZ, Italia in forte ritardo nel recepire la Direttiva 2010/31/UE

(Fonte:Edilportale.it-Rossella Calabrese)
 
 
La Commissione Europea ha inviato all’Italia un “parere motivato” con la richiesta di notificare le norme di attuazione della Direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia. Lo fa sapere la stessa Commissione con un comunicato del 24 gennaio scorso.

La Direttiva 2010/31/UE doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il 9 luglio 2012.

Secondo la norma comunitaria, gli Stati membri devono stabilire e applicare requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici nuovi e per quelli esistenti, assicurare la certificazione della prestazione energetica degli edifici e prescrivere l’ispezione regolare dei sistemi di riscaldamento e di condizionamento. La direttiva obbliga, inoltre, gli Stati ad assicurare che, entro il 2021, tutte le nuove costruzioni siano “Edifici a Energia Quasi Zero”.

Se l’Italia non recepirà la Direttiva entro due mesi, quindi entro il 24 marzo 2013, la Commissione potrà decidere di deferirla alla Corte di Giustizia europea.

A che punto è l’Italia
Nel nostro Paese il processo legislativo per il recepimento della Direttiva è iniziato con il Ddl Comunitaria 2011 che delega il Governo ad adottare uno o più decreti attuativi della Direttiva. Il Ddl è stato approvato dalla Camera nel febbraio 2012 ma il suo iter si è arrestato al Senato, dove è stato esaminato fino a qualche giorno prima della caduta del Governo Monti. Dei decreti attuativi della Direttiva non c’è ancora traccia.

Le Regioni
Più veloci dello Stato centrale sono state invece alcune Regioni, che hanno attuato direttamente la Direttiva comunitaria.

È il caso della Provincia di Bolzano che ha imposto che dal 1° gennaio 2015 i nuovi edifici siano almeno in classe CasaClima A, della Sardegna che ha allo studio un disegno di legge finalizzato a migliorare la prestazione energetica degli edifici e della Liguria che ha stabilito che nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni si debbano ridurre i consumi di energia e ha fissato i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici.