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martedì 2 aprile 2013

Fotovoltaico, annullati i limiti di installazione sulle serre

Fotovoltaico, annullati i limiti di installazione sulle serre

(Fonte:EdilPortale.it-Paola Mammarella)

 
 
Sotto accusa i limiti del Quarto Conto Energia alle serre fotovoltaiche. Con la sentenza 3143/2013, nei giorni scorsi il Tar Lazio ha annullato l’articolo 14 comma 2 del DM 5 maggio 2011 – Quarto Conto Energia, in base al quale una serra può essere coperta solo in parte dai pannelli fotovoltaici.

Secondo l’articolo 14 comma 2, infatti, dopo l’installazione dei pannelli fotovoltaici sulle serre, per poter garantire la coltivazione il rapporto tra la proiezione al suolo della superficie dei pannelli e la superficie di copertura della serra non deve superare il 50%.

In seguito al ricorso, presentato da una società contro questi limiti, il Gse – Gestore dei Servizi energetici e il Ministero dello Sviluppo Economico avevano affermato che la norma voleva contrastare l’uso eccessivo dei moduli fotovoltaici per non rendere le serre inadatte al loro scopo originario, cioè alla coltivazione.

Il Tribunale Amministrativo ha invece dato ragione ai ricorrenti. A detta del Tar, infatti, i limiti posti dal Quarto Conto Energia oltre ad essere illogici e contraddittori non sono sufficienti a garantire le coltivazioni in serra.

Per i giudici del Tar, il fatto che il limite del 50% debba essere rispettato in tutto il territorio nazionale non tiene presente le diverse condizioni di luminosità e calore delle regioni italiane.
Per garantire le coltivazioni, si legge nella sentenza, sono necessari altri parametri, come il clima, la luminosità, la qualità del territorio e le risorse idriche.

Limitare i criteri al rapporto tra la superficie della serra e quella dei pannelli appare al Tribunale Amministrativo un limite illegittimo e un eccesso di potere. Per questi motivi i giudici hanno deciso di annullare la disposizione specificando che il ministero dello Sviluppo Economico può far valere i limiti per alcune tipologie di serre.
(riproduzione riservata)

giovedì 6 dicembre 2012

Il TAR di Milano deciderà il 7 maggio 2013 sulla delibera sui costi di sbilanciamento per le rinnovabili

Il TAR di Milano deciderà il 7 maggio 2013 sulla delibera sui costi di sbilanciamento per le rinnovabili

(Fonte:Photon.it)



 La sede di Milano del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia emetterà il 13 maggio 2013 la sentenza definitiva sulla richiesta di annullamento della delibera dell'Autorità per l' energia elettrica ed il gas n. 281 del 5 luglio 2012, denominata «revisione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica per le unità di produzione di energia elettrica alimentare da fonti rinnovabili non programmabili».
Lo ha rivelato a PHOTON un portavoce della sezione terza del TAR di Milano, che lo scorso 14 novembre ha respinto la richiesta di sospensiva della delibera presentata dall’azienda Sol.in.Cal. Srl. Il TAR di Milano ha provvisoriamente ritenuto la delibera dell’AEEG «non irrazionale» ed ha stabilito che «il danno rappresentato si configura come danno economico e come tale, può essere agevolmente ristorato, in caso di eventuale accoglimento del ricorso, anche in considerazione della possibilità di una rapida trattazione del ricorso nel merito». Con tale delibera l’AEEG ha deciso che una parte dei costi di sbilanciamento per gli impianti a energie rinnovabili, fino ad ora sostenuti dalla collettività dei consumatori, sarà a carico degli operatori degli impianti a partire dal 1° gennaio 2013.