Visualizzazione post con etichetta impianti termici. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta impianti termici. Mostra tutti i post

venerdì 15 febbraio 2013

Certificatori energetici e impianti termici, via libera ai regolamenti

Certificatori energetici e impianti termici, via libera ai regolamenti

 (Fonte:EdilPortale.it-Paola Mammarella)
 
 
Via libera del Consiglio dei Ministri di oggi a due regolamenti sull’accreditamento dei certificatori energetici  e sulle operazioni di manutenzione e controllo negli impianti di climatizzazione invernale ed estiva negli edifici.

Con le due norme l’Italia intende archiviare definitivamente la procedura di infrazione dell’Unione Europea per non aver recepito integralmente la Direttiva 2002/91/CE.

CERTIFICATORI ENERGETICI
Il Decreto è il tassello che completa il quadro normativo sulla certificazione energetica, costituito dal Dlgs 192/2005 (modificato dal Dlgs 311/2006), dal Regolamento con le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici (Dpr 59/2009) e dalle Linee guida nazionali per la certificazione energetica (DM 26 giugno 2009).

Il Regolamento - emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c), del Dlgs 192/2005 - consentirà di svolgere l’attività di certificazione energetica a:

- i tecnici abilitati, sia dipendenti di enti pubblici o di società di servizi pubbliche o private che liberi professionisti, in possesso di almeno uno dei seguenti titoli: laurea in architettura, ingegneria, agraria, scienze forestali, diploma di perito industriale, geometra, perito agrario;
- gli enti pubblici o gli organismi di diritto pubblico accreditati che svolgono attività di ispezione del settore edile e degli impianti;
- le società di servizi energetica (ESCo).

I tecnici dovranno frequentare specifici corsi di formazione per la certificazione energetica della durata minima di 64 ore, i cui contenuti sono illustrati nell’Allegato 1 al Decreto. I corsi saranno tenuti, a livello nazionale, da Università, Enti di ricerca, Ordini e Collegi professionali, a livello regionale dalle Regioni e Province autonome e da altri soggetti autorizzati dalle Regioni.

Per assicurare la loro indipendenza, i certificatori dovranno dichiarare l’assenza di conflitto di interessi con i progettisti, i costruttori e i produttori di materiali coinvolti nella costruzione/ristrutturazione dell’edificio certificato. L’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) ha valenza di atto pubblico, con la responsabilità diretta del tecnico lo firma,ai sensi dell'articolo 481 del codice penale “Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità”.

Il Regolamento si applicherà nelle Regioni e Province autonome che non hanno una propria disciplina in materia di qualificazione dei certificatori energetici, e comunque fino all’entrata in vigore delle norme regionali. Le Regioni e Province autonome che invece hanno già legiferato su questo tema devono adeguare la propria normativa per renderla coerente con quella nazionale.


IMPIANTI TERMICI
Nell’adeguarsi alle norme europee sulle procedure per l’ispezione e manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, l’Italia introduce misure semplificate per gli impianti con una potenza minore di 100 Kw, che rappresentano il 90% del totale.

Il nuovo regolamento prevede che i controlli su questi impianti non siano più annuali, ma biennali o quadriennali a seconda della potenza e del tipo di alimentazione. La misura implica un notevole risparmio per i cittadini, che al momento pagano un “bollino” per i costi di gestione delle ispezioni. Dal momento che i costi sono proporzionali al numero delle ispezioni, la riduzione dei controlli farà presumibilmente scendere il costo del bollino.

Secondo il testo approvato dal CdM, durante la climatizzazione invernale la temperatura degli edifici a destinazione industriale o artigianale non deve superare i 18 gradi. Negli altri immobili la soglia massima è invece 20 gradi. Durante la climatizzazione estiva non si può scendere invece sotto i 26 gradi. In tutti i casi sono previsti due gradi di tolleranza e deroghe motivate dalle destinazioni d’uso.

Oltre alle procedure, il decreto definisce i requisiti dei soggetti responsabili della manutenzione e delle ispezioni sugli impianti. Per garantire un monitoraggio adeguato, viene inoltre promosso il Catasto territoriale degli impianti termici, da sviluppare in modo connesso con le banche dati relative agli attestati di prestazione energetica.

sabato 17 novembre 2012

Conto energia termico in dirittura d'arrivo

Conto energia termico: chi tardi arriva ... non alloggia

(Fonte:QualEnergia.it-Giampaolo Valentini)
 
 
Il decreto sulle rinnovabili termiche (che riguarda anche l’efficienza energetica), altrimenti detto Conto Termico e attuativo dell’art. 28 del D.Lgs 28/2011, è ormai davvero in dirittura d’arrivo in Gazzetta, posto che il Ministero ne ha perfino diffuso la bozza che, non essendo più top secret, è da ritenersi pressoché definitiva. Molte sono le novità rispetto al 55%, qualcuna positiva, la maggior parte negative. Esaminiamole rapidamente, riservandoci di entrare in dettaglio in altra occasione, vista la complessa articolazione del decreto.

Fra le novità positive possiamo citare: la riduzione a 2 o 5 anni del tempo di erogazione dell’agevolazione (erano 10 con il 55%), l’allargamento alla pubblica amministrazione della platea dei possibili beneficiari e forse il passaggio della gestione dall’Enea al GSE in quanto si spera che saranno disponibili più risorse, più presenza e più attenzione nell’assistenza agli utenti e nella formazione degli operatori.

Fra quelle negative, la riserva degli incentivi alla P.A. per molte tipologie di interventi tra i quali sicuramente quelli maggiormente apprezzati e realizzati dal pubblico come l’isolamento di pareti, tetti e pavimenti, la sostituzione di finestre, la sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione, interventi che nel 2010 (ultimo anno per cui sono disponibili i dati Enea) hanno costituito l’85% di tutti i lavori realizzati a valere sul sistema di detrazioni del 55%. Il tutto, evidentemente, nell’ottica di contenere i costi per lo Stato dal momento che saranno disponibili solo 200 milioni all’anno per le pubbliche amministrazioni e 700 milioni all’anno per i privati. Se si considera che nel 2010 sono stati portati in detrazione 2.533 milioni di euro solo per i privati, ci si rende immediatamente conto dell’inadeguatezza dello stanziamento disponibile. Conseguenza: chi primo arriva non solo meglio alloggia ma sarà l’unico ad alloggiare ovvero i fondi saranno sufficienti solamente per coloro che per primi realizzeranno gli impianti mentre gli altri resteranno a bocca asciutta.

Per accedere agli incentivi, inoltre, sono previsti per tutti limiti prestazionali minimi piuttosto stringenti e l’incentivo a disposizione non è mai particolarmente generoso, non superando - in linea di massima - per gli impianti più performanti il 40% di quanto speso. Infine, la documentazione da presentare è sicuramente più corposa (e costosa) di quella richiesta in precedenza per il 55% dal momento che include, tra l’altro, attestato di certificazione energetica, schede tecniche, asseverazione dell’impianto, fatture, bonifici, diagnosi energetica, dichiarazioni e certificati di smaltimento, di emissione in atmosfera, ecc. Non occorre avere la palla di vetro nel profetizzare che tutto ciò darà luogo a contestazioni e contenziosi che nella precedente gestione erano, altrettanto colpevolmente, pressoché del tutto assenti.

Si nota, in questo nuovo Conto Termico, la sostituzione dell'Enea, che ha gestito le detrazioni del 55%, con la "new entry" GSE che è ora incaricato di predisporre i moduli di domanda ad uso degli operatori, di raccogliere detti moduli e la documentazione necessaria, di valutare la conformità o meno degli impianti ai requisiti di legge, di erogare gli incentivi, di predisporre dei controlli a campione, di proporre eventuali sanzioni per gli inadempienti e, infine, di informare e assistere gli utenti. L’Enea sconta così la poca attenzione e le poche risorse che per propria scelta ha voluto dedicare alle detrazioni fiscali del 55%, tanto da essere esonerata dal legislatore e da rivestire in futuro un ruolo marginale al servizio del GSE che, pur non avendo una esperienza specifica nell’interfacciarsi direttamente con il grande pubblico, ha saputo evidentemente fornire garanzie di una più puntuale informazione e assistenza agli utenti e rendicontazione dei risultati alle pubbliche amministrazioni ..

In ogni caso, dal momento in cui andrà in vigore il Conto Termico e fino al 30 giugno 2013, gli utenti privati potranno almeno scegliere se avvalersi delle detrazioni del 55%, del Conto Termico o delle ristrutturazioni edilizie (che possono comprendere anche interventi di risparmio energetico). Ovviamente gli incentivi non sono cumulabili e, in due parole, le caratteristiche sono le seguenti:
Detrazioni fiscali: incentivo generoso (55%) ottenibile in 10 anni, adempimenti moderati, costi di istruttoria medi, controlli documentali.
Conto Termico: incentivo più modesto (40%) ottenibile in 2 o 5 anni a seconda dell’intervento, costi di istruttoria rilevanti, controlli documentali e tecnici sul campo.
Ristrutturazioni edilizie: incentivo alto (50%) ottenibile in 10 anni, adempimenti minimi, costi di istruttoria quasi nulli, controlli scarsi e commisurati agli adempimenti.

Dopo il 30 giugno la situazione cambierà ancora e avremo modo di riparlarne. Fino a quel momento la scelta è dell'utente in base al tipo di intervento sostenuto, alle prestazioni attese, alla possibilità di avere supporto tecnico a buon mercato e... alla propria personale pazienza (e aspettativa di vita) nell'attendere di acquisire per intero il bonus previsto.