Quarto Conto Energia: proroghe per gli enti pubblici
Sul sito del GSE (Gestore dei Servizi Energetici) sono state pubblicate delle precisazioni sull’applicazione del Quarto Conto Energia agli impianti fotovoltaici installati su edifici della pubblica amministrazione. I chiarimenti, in particolare, riguardano la proroga del termine entro il quale i suddetti impianti sarebbero dovuti entrare in esercizio per poter godere delle tariffe incentivanti (inizialmente fissato al 31 dicembre 2012).
La scadenza utile per rientrare nel Quarto Conto Energia è stata posticipata al 31 marzo 2013, purché a tale data l’impianto sia stato già autorizzato; al 30 giugno 2013, purché l’impianto, entro il 31 marzo 2013, sia stato autorizzato e sottoposto alla procedura di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale); al 30 ottobre 2013 nel caso di impianti sottoposti alla procedura di VIA di cui al D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 e che siano stati autorizzati successivamente al 31 marzo 2013.
Nel caso in cui la Valutazione di Impatto Ambientale abbia dato esito negativo, le proroghe non sono applicabili. Il GSE, inoltre, precisa che, a prescindere dalle scadenze applicabili, resta comunque valido il tetto di spesa cumulato annuo di 6,7 miliardi di euro, oltre il quale scatterà (trascorso un mese solare) il blocco degli incentivi al fotovoltaico.
Il Gestore, infine, aggiunge:
Gli edifici e le aree dove sono ubicati gli impianti devono essere di proprietà delle Amministrazioni pubbliche già alla data di entrata in esercizio dell’impianto e per tutta la durata del periodo di incentivazione. Il Soggetto Responsabile dell’impianto, inoltre, può essere un soggetto terzo a cui è conferito un diritto reale o personale di godimento.
Le domande di incentivazione dovranno essere come sempre presentate per via telematica sul Portale GSE dedicato al Quarto Conto Energia. Sempre a proposito di Quarto Conto Energia, inoltre, sono state introdotte delle agevolazioni particolari per i comuni terremotati di Emilia Romagna e Veneto.
Le disposizioni straordinarie, in particolare, riguardano gli impianti fotovoltaici che sono andati distrutti negli eventi sismici del maggio 2012, oppure quelli situati su edifici gravemente danneggiati o comunque giudicati inagibili. A questo proposito, il GSE informa che:
La scadenza utile per rientrare nel Quarto Conto Energia è stata posticipata al 31 marzo 2013, purché a tale data l’impianto sia stato già autorizzato; al 30 giugno 2013, purché l’impianto, entro il 31 marzo 2013, sia stato autorizzato e sottoposto alla procedura di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale); al 30 ottobre 2013 nel caso di impianti sottoposti alla procedura di VIA di cui al D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 e che siano stati autorizzati successivamente al 31 marzo 2013.
Nel caso in cui la Valutazione di Impatto Ambientale abbia dato esito negativo, le proroghe non sono applicabili. Il GSE, inoltre, precisa che, a prescindere dalle scadenze applicabili, resta comunque valido il tetto di spesa cumulato annuo di 6,7 miliardi di euro, oltre il quale scatterà (trascorso un mese solare) il blocco degli incentivi al fotovoltaico.
Il Gestore, infine, aggiunge:
Gli edifici e le aree dove sono ubicati gli impianti devono essere di proprietà delle Amministrazioni pubbliche già alla data di entrata in esercizio dell’impianto e per tutta la durata del periodo di incentivazione. Il Soggetto Responsabile dell’impianto, inoltre, può essere un soggetto terzo a cui è conferito un diritto reale o personale di godimento.
Le domande di incentivazione dovranno essere come sempre presentate per via telematica sul Portale GSE dedicato al Quarto Conto Energia. Sempre a proposito di Quarto Conto Energia, inoltre, sono state introdotte delle agevolazioni particolari per i comuni terremotati di Emilia Romagna e Veneto.
Le disposizioni straordinarie, in particolare, riguardano gli impianti fotovoltaici che sono andati distrutti negli eventi sismici del maggio 2012, oppure quelli situati su edifici gravemente danneggiati o comunque giudicati inagibili. A questo proposito, il GSE informa che:
-gli impianti fotovoltaici realizzati e quelli in fase di realizzazione installati su fabbricati
distrutti o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o
parzialmente, accedono alle tariffe incentivanti cui avevano diritto al 6 giugno 2012, qualora
entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013;
distrutti o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o
parzialmente, accedono alle tariffe incentivanti cui avevano diritto al 6 giugno 2012, qualora
entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013;
-gli impianti fotovoltaici realizzati sui fabbricati distrutti possono essere ricostruiti anche a
terra mantenendo le tariffe in vigore al momento dell’entrata in esercizio;
terra mantenendo le tariffe in vigore al momento dell’entrata in esercizio;
-gli impianti fotovoltaici già autorizzati alla data del 30 settembre 2012 accedono agli
incentivi vigenti alla data del 6 giugno 2012 (tariffe 1° semestre del Quarto Conto Energia),
qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013.
incentivi vigenti alla data del 6 giugno 2012 (tariffe 1° semestre del Quarto Conto Energia),
qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013.
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