Conto energia fotovoltaico, GSE chiarisce su impianti per la pubblica amministrazione
(Fonte:QualEnergia.it)
Il GSE informa che, come disposto dal decreto sul quinto conto energia fotovoltaico – il DM 5 luglio 2012 (art.1, comma 4 lettera c) - il quarto conto energia continua ad applicarsi agli impianti realizzati su edifici e su aree delle amministrazioni pubbliche (di cui all’art.1, comma 2 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001) entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012.
La Legge 24 dicembre 2012 n.228 (art.1, comma 425) - c.d. Legge di stabilità 2013 - ha prorogato il termine dell’entrata in esercizio di tali impianti:
-al 31 marzo 2013, purché a tale data l’impianto sia stato debitamente autorizzato;
La Legge 24 dicembre 2012 n.228 (art.1, comma 425) - c.d. Legge di stabilità 2013 - ha prorogato il termine dell’entrata in esercizio di tali impianti:
-al 31 marzo 2013, purché a tale data l’impianto sia stato debitamente autorizzato;
-al 30 giugno 2013, purché l’impianto, al 31 marzo 2013, sia stato debitamente autorizzato e sottoposto alla procedura di VIA, di cui al D.lgs. 3 aprile 2006, n.152;
-al 30 ottobre 2013 nel caso di impianti sottoposti alla procedura di VIA di cui al D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 e che siano stati autorizzati successivamente al 31 marzo 2013.
Il GSE precisa che le proroghe di cui ai punti 2 e 3 non sono applicabili agli impianti la cui verifica di assoggettabilità alla VIA abbia dato esito negativo.
Per gli impianti interessati alle proroghe sopra indicate, ai fini dell’invio delle richieste di incentivazione, resta fermo il limite del costo indicativo cumulato degli incentivi di 6,7 miliardi di euro l’anno.
Gli impianti con data di entrata in esercizio successiva al 31 dicembre 2012 accederanno alle tariffe incentivanti del Quarto Conto Energia relative all’anno 2013 riportate all’Allegato 5 del DM 5 maggio 2011.
Si precisa infine che:
- gli edifici e le aree dove sono ubicati gli impianti devono essere di proprietà delle Amministrazioni pubbliche già alla data di entrata in esercizio dell’impianto e per tutta la durata del periodo di incentivazione;
Il GSE precisa che le proroghe di cui ai punti 2 e 3 non sono applicabili agli impianti la cui verifica di assoggettabilità alla VIA abbia dato esito negativo.
Per gli impianti interessati alle proroghe sopra indicate, ai fini dell’invio delle richieste di incentivazione, resta fermo il limite del costo indicativo cumulato degli incentivi di 6,7 miliardi di euro l’anno.
Gli impianti con data di entrata in esercizio successiva al 31 dicembre 2012 accederanno alle tariffe incentivanti del Quarto Conto Energia relative all’anno 2013 riportate all’Allegato 5 del DM 5 maggio 2011.
Si precisa infine che:
- gli edifici e le aree dove sono ubicati gli impianti devono essere di proprietà delle Amministrazioni pubbliche già alla data di entrata in esercizio dell’impianto e per tutta la durata del periodo di incentivazione;
- Soggetto Responsabile dell’impianto può essere un soggetto terzo a cui è conferito un diritto reale o personale di godimento.
Per richiedere gli incentivi gli operatori dovranno continuare ad accedere al Portale GSE dedicato al Quarto Conto Energia.
A breve il GSE comunicherà sul proprio sito l’attivazione di tutte le funzionalità necessarie per consentire l’inserimento e l’invio delle richieste d’incentivazione relative agli impianti che entrano in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2012.
Per richiedere gli incentivi gli operatori dovranno continuare ad accedere al Portale GSE dedicato al Quarto Conto Energia.
A breve il GSE comunicherà sul proprio sito l’attivazione di tutte le funzionalità necessarie per consentire l’inserimento e l’invio delle richieste d’incentivazione relative agli impianti che entrano in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2012.
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